Autorizzazione paesaggistica: ok del CdM alla semplificazione
E’ stato approvato, giovedì 10 giugno, dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il DPR recante il regolamento che disciplina il provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità nelle aree o sugli immobili dichiarati di interesse paesaggistico, in attuazione dell’art. 146 comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.l.g. n. 42/2004).
La finalità del provvedimento espressa nella relazione illustrativa è quella di ridurre la congestione degli uffici degli enti locali i quali a causa della vastità dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico in Italia, ricevono ogni anno migliaia di richieste di autorizzazione riguardanti per il 75% interventi di lieve entità.
Un apposito DM dei Beni Culturali potrà successivamente apportare modifiche all’elenco dei interventi agevolati in base a motivazioni ed esigenze di natura esclusivamente tecnica.
Tra interventi agevolati attualmente previsti si segnalano quelli più salienti:
– l’incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc,
– interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma precedenti, aperture o modifiche di porte o finestre,
– interventi sulle finiture esterne (intonaci, tinteggiature, rivestimenti),
– realizzazione o modifica di balconi, cornicioni, ringhiere, rifacimento del tetto, interventi antisismici, realizzazione autorimesse con volume non superiore a 50 mc, cancelli, recinzioni, muri di cinta, ma anche posizionamento di parabole satellitari, pannelli solari, pozzi e strutture sportive o turistiche rimovibili.
Per quanto attiene allo snellimento burocratico il regolamento stabilisce che, l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata, sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato su uno schema tipo.
Il professionista dovrà attestare la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio e alla vigente disciplina urbanistica.
Per rendere l’iter amministrativo ulteriormente rapido ed efficiente, viene previsto che l’istanza debba essere presentata in via telematica, ove possibile.
Qualora gli interventi richiesti siano invece riferiti ad attività industriali o artigianali, la presentazione della domanda e della relativa documentazione dovrà avvenire attraverso lo sportello unico per le attività produttive, se istituto. L’amministrazione competente dovrà quindi verificare in primis se l’intervento richiesto è soggetto ad autorizzazione ordinaria o semplificata (ossia rientra tra quelli di lieve entità) o è esonerato.
La conclusione del procedimento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell’istanza.
Per gli interventi minori, quindi, i termini sono ridotti del 40% rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali pari a 105 giorni (40 gg. presso l’ente locale + 45 gg. per il parere vincolante del soprintendente + 20 gg. per il provvedimento definitivo).
In caso di non conformità dell’intervento progettato alle norme edilizie ed urbanistiche, la pubblica amministrazione comunicherà al richiedente il diniego entro 30 gg. dalla ricezione della domanda.
Il regolamento sarà immediatamente applicabile al momento della sua entrata in vigore nelle regioni a statuto ordinario mentre quelle a statuto speciale dovranno adottare entro 180 gg.
I provvedimenti necessari a modificare la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità alle disposizioni del DPR.
Fonte: Aniem
© RIPRODUZIONE RISERVATA