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Autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la piscina

di M.Petrulli

È ammissibile l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la piscina?

La risposta al quesito è negativa, come evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 18 settembre 2023, n. 5133.
L’art. 167, comma 4, del d.lgs n. 42/2004 individua, delimitando, i casi per i quali è ammissibile l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. La norma dispone che:
– L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Stante la tutela riconosciuta ad una serie di beni nel nostro ordinamento, la regola stringente è che, prima di eseguire l’intervento edilizio, ove questo possa incidere sul bene stesso, debba essere acquisito il relativo nulla osta dall’Autorità preposta alla tutela medesima.
I casi per i quali è possibile derogare a tale regola sono del tutto eccezionali: si tratta appunto di quelli enucleati nella disposizione sopra citata. Da tanto deriva che per tutti gli altri casi ciò non è possibile.
Una piscina interrata, sebbene non determini un nuovo volume nel senso comune del termine, quale il caso classico di un fabbricato fuori terra, comporta, tuttavia, una chiara trasformazione del territorio, tenuto conto della sua consistenza e del conseguente impatto sul territorio stesso. Ne consegue che l’intervento avrebbe richiesto il titolo edilizio al momento della sua realizzazione e, sotto il profilo paesaggistico, non può ascriversi ad alcuno di quelli individuati nella norma in rilievo.

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PARTE I >> La piscina: quale titolo edilizio?
PARTE II >> Piscina: nuova costruzione o pertinenza?

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