Appalti: nuove regole per la soluzione delle controversie
Provvedimento del 10 gennaio 2008 (Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008): l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato il "Regolamento procedimento per la soluzione delle controversie sul ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
E’ procedura di conciliazione per risolvere le controversie che possono sorgere durante le procedure di gara, tra stazioni appaltanti e soggetti appaltatori.
L’Authority
Il compito dell’Authority sarà quello di essere interpellata dalle parti ed esprimere un parere non vincolante sulla questione, formulando un’ipotesi di soluzione. Non sarà invece possibile chiedere l’intervento dell’Authority su questioni riguardanti le fasi successive all’aggiudicazione definitiva, o su controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria.
All’Authority potranno rivolgersi la stazione appaltante, l’operatore economico, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Le istanze
L’istanza, redatta secondo il modello allegato al Regolamento, potrà essere inoltrata tramite fax, raccomandata postale o per posta elettronica certificata. Sono indicate le informazioni che devono essere trasmesse e i documenti da allegare all’istanza; non verranno accettate le istanze non correttamente compilate o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Quando l’istanza è formulata dalla stazione appaltante, quest’ultima deve formalmente impegnarsi a non ostacolare la risoluzione della questione, fino all’espressione del parere da parte dell’Autorità. Quando, invece, l’istanza è presentata da un altro soggetto, sarà la stessa Authority ad invitare la stazione appaltante a non ostacolare la risoluzione della questione.
La procedura
– inizia con l’apertura dell’istruttoria da parte dell’ufficio del precontenzioso che, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica l’avvio del procedimento al sottoscrittore dell’istanza e ai controinteressati citati nell’istanza stessa;
– l’ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, può decidere di convocare in una audizione le parti interessate per acquisire ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell’istanza;
– al termine dell’audizione, il responsabile dell’ufficio del precontenzioso scriverà una relazione istruttoria finale e uno schema di parere da trasmettere alla Commissione per la soluzione delle controversie appositamente istituita e composta da due Consiglieri dell’Autorità, individuati a rotazione e in carica per un periodo di due mesi;
– la Commissione redigerà il parere per la soluzione della controversia, da presentare al Consiglio dell’Autorità per l’approvazione definitiva.
Il Regolamento sostituisce quello precedente, dell’ottobre 2006.
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