Appalti: l’impugnabilità del bando di gara
Mediante la sentenza n. 2359 del 6 giugno 2016, il Consiglio di Stato ha ribadito che la partecipazione alla procedura di gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole del bando, le quali possono essere impugnate soltanto dopo avere dimostrato la volontà di partecipare alla procedura selettiva e la lesione attuale e concreta dell’interesse legittimo azionato.
Qualora la partecipazione alla gara e l’accettazione delle regole di partecipazione determinassero l’inoppugnabilità delle clausole illegittime del bando, sarebbe infatti violato il diritto sancito dagli art. 24, comma 1, e 113, comma 1, della Costituzione e verrebbe esclusa la possibilità di tutela giurisdizionale.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza sussiste acquiescenza a un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la volontà dello stesso di accettarne gli effetti; volontà che sia chiara e incondizionata e non rimessa a eventi futuri e incerti. Viene esclusa la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione: non si può trovare univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo.
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