Appalti: impresa esclusa dalla gara con il Durc incompleto
Se un’impresa presenta una certificazione negativa ciò è sufficiente ad escluderla dall’appalto, a nulla rilevando l’entità delle irregolarità, né essendoci obbligo per il committente di svolgere un’istruttoria onde verificare la gravità.
E’ quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n.5936/2010 annullando una decisione del TAR Campania che dando ragione ad un’impresa esclusa da un appalto del Comune di Salerno, ha ritenuto fondata la tesi che, a fronte di un Durc incompleto in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei contributi non pagati (da cui la certificazione di irregolarità dell’impresa esclusa dall’appalto), la stazione appaltante (il committente) non poteva decidere l’esclusione dalla gara appunto perché, sulla base del Durc, non era possibile rendersi conto né della gravità dell’infrazione né della sicura esistenza della stessa.
La sentenza del Tar, spiega il C.S. ha trascurato che l’omissione di cui è accusato il Durc (entità/gravità delle infrazioni), non può di per sé determinare l’assoluta invalidità giuridica e quindi l’assoluta inutilizzabilità del documento stesso.
Infatti, quanto basta per appurare la regolarità contributiva è solo ed esclusivamente il Durc, che opera una verifica a una data ben precisa.
E’ vero aggiunge il C.S. che la stazione appaltante non si è preoccupata di comprendere l’entità dell’irregolarità, come è pur vero che alcune sentenze hanno ritenuto sufficiente il Durc ai fini dell’attestazione di non regolarità contributiva.
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta a escludere che le stazioni appaltanti debbano, in casi del genere, svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive.
Più ragionevole semmai, spiega il C.S. sarebbe stato che l’impresa interessata si fosse preoccupata di verificare le risultante del Durc e quindi di far presente al committente eventuali rettifiche prima della decisione dell’esclusione dalla gara.
In definitiva, in adesione all’orientamento giurisprudenziale prevalente, il C.S. riforma la sentenza del Tar Campania.
Fonte: Aniem
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