Ambiente e urbanistica, interessi separati
Un errore nel quale si incorre spesso (per caso?) è quello di ritenere che le autorizzazioni e le valutazioni ambientali, come la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), valgano anche per gli aspetti più strettamente urbanistici ed edilizi riferiti all’impianto produttivo autorizzato ovvero valutato da un punto di vista ambientale.
In verità, dal momento che le amministrazioni deputate alla tutela dell’ambiente sono chiamate dalla legge al compimento di indagini particolarmente rigorose e puntigliose, si assiste più spesso al contrario, e cioè alla pretesa che i permessi urbanistico/edilizi ricomprendano anche gli aspetti ambientali sottesi all’opera/intervento già oggetto dei predetti permessi.
Ad ogni modo, la giurisprudenza è da sempre netta nel raccomandare di tenere separati gli aspetti ambientali da quelli urbanistici ed edilizi.
Se magari con la VAS c’è una sorta di avvicinamento tra detti interessi, già con la VIA essi si allontanano, nonostante tale valutazione si riferisca specificamente agli aspetti localizzativi di una determinata opera/intervento.
Tuttavia, l’esame condotto in sede VIA è volto a verificare detta localizzazione da un punto di vista squisitamente e prettamente ambientale (si guardano i possibili effetti dell’opera/intervento sull’ambiente naturale ed antropico circostante), mentre l’esame dei profili urbanistici – conformità/difformità dai piani urbanistici, aspetti legati alla sismicità dei luoghi, ecc. –deve essere verificata su altre basi e, spesso, addirittura da altre amministrazioni.
Nel caso dell’AIA, poi, le differenze sono molto più marcate, fosse solo per il fatto che l’impianto produttivo di cui si esaminano – e, se del caso, si autorizzano – le emissioni in riferimento all’ambiente circostante è sicuramente già stato localizzato e quindi, in ordine a tale profilo, urbanisticamente esaminato.
Da ultimo, si può segnalare il T.A.R. Toscana n. 569/2011 che, affrontando il tema in questione ha precisato che “gli accertamenti in ordine alla conformità edilizia-urbanistica non rilevano sulla legittimità dell’autorizzazione integrata ambientale, legata unicamente alle modalità di esercizio dell’impianto”.
Detta pronuncia origina dalla contestazione circa la mancata menzione di talune prescrizioni (urbanistiche, sicurezza, ecc.) nell’AIA rilasciata, la quale appunto resta valida, restando salva, però, una sua “revisione” in sede di aggiornamento a valle con l’autonomo potere sindacale di vigilanza edilizio-urbanistica (cfr. artt. 216-217 r.d. 1265/1934).
a cura di P. Costantino e P. De Maria, tratto da L’Ufficio Tecnico 5/2011
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