Acquisto immobili e piani di lottizzazione: imposta di registro agevolata?
Giovedì scorso 23 aprile l’Agenzia delle Entrate ha emesso una risoluzione, la n. 41/E avente ad oggetto “Piani urbanistici particolareggiati – Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – Applicabilità regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto”.
In sostanza l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, alla luce dei principi giurisprudenziali più recenti, l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni (ovverosia, imposta di registro dell’1% per i trasferimenti di immobili e pagamento dell’imposta catastale e di quella ipotecaria in misura fissa) è applicabile agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento.
La risoluzione recita infatti esplicitamente: “Ai fini dell’applicabilità del beneficio in esame è dunque sufficiente che l’immobile sia situato in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico generale qualora, quest’ultimo, per contenuto e prescrizioni, assolva, ai fini dell’edificabilità, alle stesse funzioni di uno strumento urbanistico secondario, pur in assenza di un piano urbanistico particolareggiato”.
Per approfondire gli aspetti analizzati dall’Agenzia delle Entrate, osservando anche i mutamenti della giurisprudenza in materia, si suggerisce di leggere l’intero testo della Risoluzione 41/E del 23 aprile 2015.
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