Abusi, quando il Comune acquisisce l’immobile
La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente su un caso di abusivismo edilizio e sulla conseguente acquisizione dell’immobile da parte del Comune, a seguito di un’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione.
I giudici, rigettando il ricorso dell’imputato, hanno precisato che la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza, ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare.
Il caso
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza dell’imputato per avere costruito un fabbricato di due piani con strutture portanti in cemento armato in zona sismica e sottoposta a vincolo senza il permesso di costruire ed in violazione delle ulteriori disposizioni di legge di cui all’imputazione.
La sentenza ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto la revoca dell’ordine di restituzione dell’immobile all’ente locale, Comune di Nola.
L’imputato ha proposto ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione.
Esaminando il caso i giudici della suprema Corte hanno precisato con la sentenza del 2 marzo 2011, n. 8082 che, secondo le disposizioni del Testo Unico per l’edilizia, il trasferimento della proprietà dell’immobile si verifica solo dopo che il sindaco, rilevato l’inadempimento all’ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni, abbia notificato all’interessato l’accertamento della inottemperanza, provveduto alla redazione del verbale di immissione in possesso e alla trascrizione di tale atto nei registri immobiliari.
E hanno rigettato il ricorso, confermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato, secondo il quale la ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall’autorità comunale, comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale della inottemperanza.
“Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, prevede testualmente che, in caso di inottemperanza entro il termine di novanta giorni all’ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, il bene e l’area di redime….”sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune” – chiariscono i giudici – .
“La notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza, prevista dal quarto comma del predetto articolo, si configura, invece, soltanto come titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari – aggiungono -.
La notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato, infatti, ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare”.
La Corte ribadisce, inoltre, che il giudice di primo grado ha correttamente disposto la restituzione dell’immobile abusivo all’avente diritto Comune di Nola, avendo accertato l’inottemperanza del Sarnino all’ingiunzione a demolire il manufatto abusivo ed il decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001.
© RIPRODUZIONE RISERVATA