Abruzzo: proroga per il contributo di ricostruzione

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre scorso l`ordinanza n. 3820 del 12 novembre che introduce, in particolare, all`art. 7, comma 1, un`ulteriore proroga di 30 giorni, decorrenti dal 18 novembre, per potere presentare le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici classificati B e C.

Di particolare rilevanza i contenuti nei successivi commi del citato articolo che in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi (in muratura senza soluzione di continuita`) prevedono interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico indipendentemente dalla diversa classificazione di agibilita` attribuita alle singole parti.

Per eseguire i relativi lavori i proprietari delle singole unita` immobiliari dovranno costituirsi in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni.

La costituzione del consorzio e` valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell`aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Il consorzio, per l`esecuzione degli interventi, si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e delibera con la maggioranza prevista per la riparazione delle parti comuni.

La progettazione e la direzione dei lavori nonche` il controllo della sicurezza dovranno essere unitari e, pertanto, affidati per le singole competenze ad un unico professionista.

Gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico saranno finanziati sommando gli importi spettanti a ciascuno degli edifici.

Nel caso in cui vi siano edifici con esiti di agibilita` differenti, tra cui quelli con esito E, l`ordinanza prevede una maggiorazione del 30% degli importi dei contributi relativi agli edifici B e C mentre per quelli con esito A e` disposto che vengano equiparati a quelli con esito B ma senza la citata maggiorazione.

Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell`aggregato viste nella loro interezza secondo le necessita` indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.

Relativamente alle altre disposizioni contenute nell`ordinanza si segnalano:

– art. 6: in attuazione di quanto disposto all`art. 14, comma 3, del DL 39/2009 convertito con modificazioni con L. n. 77/2009, gli enti previdenziali pubblici predispongono, per il periodo 2009-2012, i piani di impiego dei fondi disponibili destinando il 7% ad investimenti immobiliari in via indiretta. Tali investimenti sono effettuati per finalita` di pubblico interesse, come gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo e non abitativi che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto;

– art. 9: viene estesa anche ai soggetti le cui abitazioni siano state classificate con esito E la possibilita` di usufruire delle 500 case mobili previste dall`OPCM 3817 del 16/10/2009;

– art.12: viene garantito a Fintecna Spa la possibilita` di smobilizzare il proprio investimento nel caso in cui al termine del periodo di locazione temporanea di cui all`art. 5, comma 5, dell`OPCM 3789/2009 (indennizzi per i fondi comuni di investimento) i locatari non acquistino a condizioni di mercato le unita` abitative a loro assegnate, ovvero non assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni di mercato o comunque non rendano libero  l`immobile e, in ogni caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento chiuso;

– art. 16, comma 1: il contributo per gli edifici con esito A (OPCM 3778/2009 vedi anche le news n. 701 del 12/06/09 e n.1021 del 4/08/09) e` riconosciuto non solo per gli interventi di riparazione degli elementi non strutturali ma anche per limitate porzioni di murature portanti “o di singoli elementi strutturali in cemento armato“;

-art. 16, comma 2: il rafforzamento e miglioramento sismico richiesto per la riparazione degli immobili in costruzione (art. 5 OPCM 3789/2009 vedi anche le news n. 949 del 22/07/09 e n.1073 del 1/09/09) da “obbligatorio“ diventa “eventuale“.

 
 Fonte: Ance

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