Edilizia abitativa: cosa cambia in Veneto per ampliamenti e sostituzioni

Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 434 del 31 marzo 2015 (pubblicata sul Bollettino regionale n. 40 del 24 aprile 2015), sono stati modificati i contenuti del precedente provvedimento relativo alla graduazione degli ampliamenti consentiti negli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino l’utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile.

Tramite questo provvedimento vengono modificati i contenuti dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta. n. 2499/2009, relativamente alla graduazione di questi ampliamenti, con particolare riferimento alla legge regionale n. 4 del 9 marzo 2007 (“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”). Il calcolo è ora riferito al bonus massimo pari all’80% consentito dal Piano Casa-ter, a fronte del 40% consentito in precedenza.

All’interno della deliberazione si legge: “In particolare, l’adeguamento necessario riguarda la riformulazione del calcolo da effettuare per la quantificazione degli ampliamenti del volume o della superficie consentiti, graduati in rapporto alle prestazioni energetico ambientali dell’intervento progettato, conseguente all’innalzamento fino ad un limite dell’80% del volume o della superficie esistenti, previsto dalla normativa in questione. Al fine di consentire una corretta e omogenea operatività del vigente art. 3 della L.R. n. 14/2009, in coerenza con i criteri informatori della D.G.R. n. 2499/2009, si propone di sostituire i contenuti del capitolo Graduazione degli ampliamenti consentiti di cui all’Allegato A della predetta Deliberazione n. 2499/2009 con i contenuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, recante per l’appunto Modifiche all’Allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2009, n.2499“.

Il cambiamento (“novellazione”) del capitolo menzionato nella deliberazione è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche:
sostituzione, come sopra detto, del limite del 40% di ampliamento consentito nel caso di punteggio uguale o superiore a 4, con il valore dell’80%;
eliminazione dei rifrimenti a disposizioni non più presenti nella l.r. n. 14/2009, in quanto superate dalla successiva L.R. n. 32/2013;
– sostituzione della schematizzazione degli ampliamenti consentiti;
– stralcio del grafico esplicativo in quanto superato sia per l’illustrazione dell’andamento dell’incremento degli ampliamenti consentiti, sia per il riferimento al plani volumetrico.

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