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Edilizia abitativa: cosa cambia in Veneto per ampliamenti e sostituzioni
Nuovo calcolo per la quantificazione degli ampliamenti di volume e superficie consentiti, graduati in rapporto alle prestazioni energetiche dell'intervento
Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 434 del 31 marzo 2015 (pubblicata sul Bollettino regionale n. 40 del 24 aprile 2015), sono stati modificati i contenuti del precedente provvedimento relativo alla graduazione degli ampliamenti consentiti negli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino l’utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile.
Tramite questo provvedimento vengono modificati i contenuti dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta. n. 2499/2009, relativamente alla graduazione di questi ampliamenti, con particolare riferimento alla legge regionale n. 4 del 9 marzo 2007 (“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”). Il calcolo è ora riferito al bonus massimo pari all’80% consentito dal Piano Casa-ter, a fronte del 40% consentito in precedenza.
All’interno della deliberazione si legge: “In particolare, l’adeguamento necessario riguarda la riformulazione del calcolo da effettuare per la quantificazione degli ampliamenti del volume o della superficie consentiti, graduati in rapporto alle prestazioni energetico ambientali dell’intervento progettato, conseguente all’innalzamento fino ad un limite dell’80% del volume o della superficie esistenti, previsto dalla normativa in questione. Al fine di consentire una corretta e omogenea operatività del vigente art. 3 della L.R. n. 14/2009, in coerenza con i criteri informatori della D.G.R. n. 2499/2009, si propone di sostituire i contenuti del capitolo Graduazione degli ampliamenti consentiti di cui all’Allegato A della predetta Deliberazione n. 2499/2009 con i contenuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, recante per l’appunto Modifiche all’Allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2009, n.2499“.
Il cambiamento (“novellazione”) del capitolo menzionato nella deliberazione è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche:
– sostituzione, come sopra detto, del limite del 40% di ampliamento consentito nel caso di punteggio uguale o superiore a 4, con il valore dell’80%;
– eliminazione dei rifrimenti a disposizioni non più presenti nella l.r. n. 14/2009, in quanto superate dalla successiva L.R. n. 32/2013;
– sostituzione della schematizzazione degli ampliamenti consentiti;
– stralcio del grafico esplicativo in quanto superato sia per l’illustrazione dell’andamento dell’incremento degli ampliamenti consentiti, sia per il riferimento al plani volumetrico.
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