Competenze ingegneri e architetti: chi può dirigere il settore Lavori Pubblici?

Una recente sentenza del TAR Piemonte, sez. II (la n. 846 del 15 maggio 2015) ha delineato una statuizione relativa alla valutazione di un avviso pubblico comunale che, allo scopo di individuare il dirigente a tempo parziale del settore Lavori Pubblici dell’ente locale, limitava la partecipazione agli ingegneri, non prevedendo la possibilità che anche gli architetti potessero presentare la propria candidatura.

Un’architetta che era stata esclusa per mancanza del titolo necessario alla partecipazione impugnava il provvedimento di esclusione e l’avviso pubblico, con intervento adesivo del proprio ordine provinciale, ritenendo illegittima la suddetta esclusione.

La controversia si inserisce senza dubbio all’interno dell’annosa questione delle competenze dei professionisti tecnici, con specifico riferimento alla linea di confine che passa tra competenze degli architetti e quelle degli ingegneri. Sono due i principi citati dal tribunale amministrativo per sorreggere la decisione finale:
1. Il primo, afferente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, è seguente: appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, e depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili.
2. Il secondo principio fa invece riferimento ad una tendenziale discrezionalità decisoria da parte dell’Amministrazione comunale: i giudici amministrativi affermano infatti che “mentre una Amministrazione proprietaria di un ingente patrimonio immobiliare di rilevanza artistica potrà ritenere opportuno selezionare un architetto da preporre al proprio settore Lavori Pubblici, un’altra Amministrazione, che abbia tra le proprie priorità quella di procedere alla realizzazione di determinate opere che appartengano alla sfera di competenza esclusiva degli ingegneri, potrà invece legittimamente ritenere appropriato di affidare la dirigenza del settore competente ad un ingegnere, circoscrivendo ai soli ingegneri la partecipazione alla relativa selezione”.

Ma quale decisione ha preso, infine, il TAR? I giudici hanno ritenuto infondato il ricorso dell’architetto fondando la pronuncia sui due principi qui indicati, dando ragione di fatto all’Amministrazione comunale. Per una analisi puntuale della sentenza consulta l’approfondimento di dottrina redatto dalla nostra esperta di diritto degli enti locali, Antonella Mafrica.

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