La qualificazione edilizia della trasformazione di un ex seminario-scuola in casa religiosa di ospitalità
di MARIO PETRULLI
La recente sentenza 14 maggio 2019, n. 754, del TAR Campania, Salerno, Sez. II, merita una breve segnalazione perché si è occupata di un’ipotesi particolare nell’ambito della delicata materia del mutamento della destinazione d’uso di un immobile; nel caso specifico, l’oggetto della controversia è stata la rilevanza della trasformazione di un ex seminario-scuola in una casa religiosa di ospitalità e la conseguente individuazione del corretto tiolo edilizio necessario per detto intervento (SCIA o permesso di costruire). Secondo i giudici campani, detta trasformazione integra gli estremi del mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali disomogenee, con conseguente necessità del permesso di costruire e insufficienza di una mera SCIA.
Ed infatti, i seminari, al pari delle scuole, sono istituti religiosi la cui attività preminente è quella di prestazione del servizio di istruzione a tutti gli alunni iscritti, ai fini della formazione spirituale, umanistica e scientifica di coloro i quali decidono di intraprendere la strada del sacerdozio. In particolare, a norma dell’art. 234 del Codice di diritto canonico, “si mantengono, dove esistono, e si favoriscono i seminari minori o altri istituti simili; in essi, allo scopo di incrementare le vocazioni, si provvede a dare una particolare formazione religiosa insieme con una preparazione umanistica e scientifica … i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con la quale i giovani di quella regione vengano preparati a compiere gli studi superiori”.
Secondo i giudici, “la suindicata destinazione del complesso immobiliare controverso a seminario-scuola è riconducibile, se proprio non all’orbita delle opere di urbanizzazione secondaria ex art. 16, comma 8, del d.p.r. n. 380/2001, alla categoria funzionale produttivo-direzionale, propria degli ‘uffici’, di cui alla lett. b dell’art. 23 ter, comma 1, del d.p.r. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 1988, n. 852; Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1990, n. 8014; 6 settembre 1995, n. 9395; 5 gennaio 1997, n. 97) ovvero, al più, alla categoria funzionale commerciale di cui alla precedente lett. c (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, 16 marzo 2016, n. 428)”.
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