Agibilità dell’edificio: quali i controlli necessari?

di MARIO PETRULLI

Dopo l’ultimo intervento legislativo(1) modificativo dell’art. 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), l’agibilità dell’edificio viene attestata tramite una segnalazione certificata, presentata allo sportello unico per l’edilizia dal titolare del permesso di costruire o dal presentatore della SCIA, ovvero dai loro successori o aventi causa entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. L’oggetto della segnalazione certificata riguarda due aspetti oggettivi inerenti l’intervento assentito:

  • la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
  • la conformità dell’opera al progetto presentato.

La conseguenza dell’esistenza di tali condizioni comporta l’agibilità dell’edificio.

Dal punto di vista dell’ufficio tecnico si pone il problema della verifica delle dichiarazioni contenute nella segnalazione e l’individuazione dei motivi che possono determinare un intervento negatorio dell’agibilità.

In merito al primo punto, il compito è agevolato dalla necessità che la segnalazione sia corredata da una serie di documenti:

  • l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1….

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