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Set 6

Come affermato dal TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sent. 6 agosto 2024, n. 216, l’agevolazione è applicabile solo nel caso di opere di adeguamento della cd. “piccola proprietà immobiliare”, la cui ratiova rinvenuta nella tutela e salvaguardia delle necessità abitative del nucleo familiare, perseguite attraverso la gratuità degli interventi funzionali all'adeguamento dell'immobile ove il nucleo risiede. La nozione di "edificio unifamiliare" richiamata dalla norma deve pertanto essere intesa nella sua accezione socio-economica che coincide con la piccola proprietà immobiliare, che rappresenta l’unica ipotesi meritevole di un trattamento differenziato in quanto rispettosa delle suddette finalità di ordine sociale

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