Sentenze del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2024, n. 7937 e del TAR Pescara del 10 luglio 2024, n. 215 in materia di pertinenza
Pertinenze
La piscina non è una mera pertinenza ma una nuova costruzione: le indicazioni del Consiglio di Stato
La piscina non è riconducibile al novero delle opere pertinenziali ma a quello delle nuove costruzioni: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, (Sez. II), nella sentenza del 21 giugno 2024, n. 5538
La sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. II), sentenza del 16 maggio 2024, n. 4366 riportata riflette una rigorosa interpretazione delle normative relative alle costruzioni e alla pertinenza edilizia, delineando chiaramente quando un'opera come una tettoia diventa rilevante sotto il profilo urbanistico e richiede un permesso di costruire
Il Consiglio di Stato, (Sez. VI), sentenza 3 aprile 2024 n. 3031 delinea le caratteristiche che configurano la tettoia come nuova costruzione o come opera pertinenziale
La risposta al quesito è negativa, come affermato dal TAR Veneto, sez. II, nella sentenza del 16 maggio 2022, n. 742
La nozione di pertinenza edilizia secondo la giurisprudenza, nel caso delle baracche e di ricoveri per animali da cortile
Il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 1° luglio 2022, n. 567, ha affermato la pertinenza è assoggettata non al regime del permesso di costruire ma a quello della DIA/SCIA, la cui omissione prevede la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria