Il caso riguarda le difficoltà connesse al riconoscimento del diritto di passaggio su un fondo altrui, pertanto la ricorrente si ritrovava a procedere con un procedimento civile e a richiedere una proroga del titolo edilizio, concessa “una tantum” dall’ufficio tecnico comunale per la durata di un anno, in termini di eccezionalità
Permesso di costruire
La risposta al quesito è positiva, come ricordato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 990
La possibilità di sottoporre un provvedimento amministrativo, quale è il provvedimento di rilascio di un permesso di costruire, ad una condizione civilisticamente intesa è stata riconosciuta legittima dalla giurisprudenza, sia pur con alcune precisazioni
La disciplina del permesso di costruire in deroga, contenuta nell’art. 14[1] del Testo Unico Edilizia, è stata spesso oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza ed è opportuno evidenziare alcuni degli aspetti che i giudici hanno evidenziato allo scopo di meglio circoscrivere l’operatività dell’istituto
L'esperto risponde sulla questione del privato che voglia evitare la decadenza del permesso di costruire è onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell'efficacia del titolo edilizio prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori anche in pendenza di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi poi infondata
L’istituto del silenzio-assenso a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del permesso di costruire, è disciplinato dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso
Non pare possibile, inoltre, configurabile l’ipotesi dell’inimicizia grave per contrastare i provvedimenti a carattere vincolato (e, quindi, privi di discrezionalità) adottati dal responsabile dell’ufficio tecnico