Permesso di costruire e opere parzialmente eseguite: sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza del 3 marzo 2024 n.2228
Permesso di costruire
La sentenza del Consiglio di Stato del 16 maggio 2024 n. 4391 chiarisce un punto rilevante nella gestione delle concessioni edilizie in Italia, specificamente riguardo alla decadenza della concessione per decorso di un anno dal rilascio del titolo, come previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 308/2001
L'abuso edilizio rimane uno dei temi più dibattuti e delicati nel panorama giuridico italiano, specie per il suo impatto diretto sulla qualità della vita, sull'ambiente e sul tessuto urbanistico delle città. L'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in questo settore rivela un campo di battaglia tra esigenze di protezione del territorio e diritti dei singoli
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede, positivizzando una regola generale delle relazioni giuridiche intersoggettive, che, in ambito pubblicistico, oltre a connotarsi per specifiche declinazioni, trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento
Il silenzio sulla istanza di sanatoria protratto per oltre 60 giorni determina la formazione di un provvedimento tacito di rigetto, ciò determina il sorgere in capo al privato di una posizione di affidamento tutelabile secondo il principio di buona fede: è quanto affermato dal T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sent. 23 aprile 2024, n. 136.
Il Consiglio di Stato, (Sez. III), con la sentenza del 3 maggio 2024 n. 4032 tratta un caso di risarcimento del danno per illegittimo diniego di una richiesta di permesso di costruire, dunque di un provvedimento che ogni Comune si trova a dover assumere
Il Consiglio di Stato, (Sez. VI), con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 638, riafferma che per stabilire se un manufatto necessiti del permesso di costruire occorre utilizzare il criterio funzionale e non quello strutturale. Nella specie,per individuare la natura precaria di un'opera, non assume rilievo che la stessa non sia stabilmente infissa al suolo (criterio strutturale), ma se sia realizzata per soddisfare esigenze non temporanee (criterio funzionale)