L'analisi della soluzione al caso concreto sugli oneri concessori offerta dal TAR Basilicata, sez. I, con la sentenza 12 giugno 2023, n. 383
Oneri concessori
La mancata realizzazione dell’intervento con conseguente decadenza del permesso di costruire per intervenuta scadenza dei termini di legge per l’inizio dei lavori, comporta la restituzione ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, delle somme versate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
La risposta al quesito è positiva, come ricordato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 990
Il caso relativo a un permesso di costruire per la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio unifamiliare a destinazione abitativa, invocando l’esenzione dagli oneri concessori
L’idoneità di una comunicazione del titolare del permesso di costruire contenente l’indicazione chiara circa l’esistenza del proprio debito non è esclusa dalla circostanza che essa fosse stata indirizzata alla sola compagnia assicurativa garante del pagamento degli oneri e solo successivamente acquisita dal Comune creditore
Il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio
L'esperto risponde alle questioni legate agli oneri concessori, secondo la giurisprudenza i casi di esonero dal contributo di concessione contenuti prima nell'art. 9 della L. n. 10/1977 ed ora nell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, costituendo l'eccezione alla regola generale dell'onerosità della concessione edilizia, sono individuati tassativamente dal legislatore (C.d.S. -Sez. V- 6.2.2003 n. 617) e sono di stretta interpretazione (cfr. C.d.S. - Sez. V- 17.2.2004 n. 596)