Demolizione

Ott 25

La tesi del Comune è corretta, come affermato dal TAR Lombardia, Brescia, (Sez. II), nella sentenza del 23 ottobre 2024, n. 827, secondo cui l’intervento in questione, essendo stato realizzato su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ed essendo consistito nella demolizione del manufatto preesistente e nella costruzione di un nuovo manufatto avente sagoma e prospetti diversi dal preesistente, va qualificato come “nuova costruzione”

Lug 29

Fintantoché non sia stata formalmente acclarata l’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria e così eliminata ogni incertezza circa l’effettivo stato dei luoghi posteriore allo spirare del termine ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, l’amministrazione non può, sul piano istruttorio, non tener conto del ‘fatto’, riguardato nella sua oggettiva ineludibilità, costituito dall’adempimento spontaneo posto in essere dal privato e, quindi, per suo tramite, dall’avvenuta realizzazione della primaria finalità perseguita dalla sanzione edilizia, che è quella di eliminare l’abuso contestato

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