Si comunica che, in data 22 ottobre 2024, all’esito delle verifiche effettuate sul sistema MOP della BDAP, questa Amministrazione relativamente ai progetti finanziati con Decreto Interdipartimentale del 19 ottobre 2022 ha disposto l’erogazione a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati
In primo piano
La Corte di Cassazione (Sez. III pen.), con la sentenza n. 37948 del 16 ottobre 2024 ha sottolineato come, una volta che l'immobile diviene di proprietà del comune dopo i 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione senza che siano state eseguite le demolizioni richieste, eventuali permessi di costruire in sanatoria emessi successivamente non sono considerati legittimi
Nel contesto urbanistico italiano, il Piano Regolatore Portuale (PRP) emerge come strumento prevalente rispetto al Piano Regolatore Generale (PRG) nelle aree di sua competenza, ovvero le zone portuali e retro-portuali. Questa prevalenza è confermata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. V), n. 8263 del 15 ottobre 2024, che rafforza la posizione autonoma del PRP nella pianificazione del territorio portuale
La sentenza del TAR Marche n. 809 del 18 ottobre 2024 stabilisce criteri chiari per differenziare gli interventi di demolizione e ricostruzione da quelli di nuova costruzione nel campo dell'edilizia e urbanistica. Questa distinzione è fondamentale per determinare il regime autorizzativo applicabile
Come è noto, l’art. 16, comma 1, del Testo Unico Edilizia prevede che «Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo»
Con comunicato del 23 ottobre 2024 il Ministero dell'Interno anticipa il testo del D.M. 20 settembre 2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., recante i criteri e le modalità di riparto delle somme, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026
Pubblicate le ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione, (Sezioni Unite Civili), del 15 ottobre 2024, nn. 26774 e 26776