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Set 23

In particolare, l’art. 9 della legge Tognoli, al secondo comma, originariamente, prima dell’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia, stabiliva che “l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita”. Questo comma è stato, però, sostituito dall’art. 137, comma 2, del T.U., secondo cui “L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività”.  

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