Recinzioni in muratura: quali vincoli per il proprietario del fondo?
Recinzioni in muratura e vincoli del Piano Regolatore Generale: il TAR Piemonte, Torino, sez. I, mediante la sentenza 27 giugno 2014, n. 1142 ha ribadito un concetto appartenente ad un risalente orientamento giurisprudenziale. Ovverosia che “la posa di una recinzione, anche in muratura, da parte del proprietario – affermano i giudici amministrativi – non ha di per sé il fine di imprimere all’area una destinazione diversa da quella prevista dalle norme urbanistiche, essendo solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà“. Il proprietario ha pertanto facoltà di chiudere in ogni momento il proprio fondo attraverso l’edificazione di una recinzione.
La sentenza del TAR torinese afferma infatti, in maniera cristallina, che “la descritta facoltà è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni previste dall’ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici, dei quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti privati coinvolti: così il P.R.G. – in materia di recinzioni della proprietà privata – può dettare particolari prescrizioni ispirate a fini di tutela ambientale, ad esempio individuando particolari modalità costruttive da adottare e disponendo l’uso di specifici materiali, purché ciò avvenga nel rispetto del principio generale di buona amministrazione, sancito dall’art. 97 della Carta costituzionale, e dei canoni di logicità, equità, imparzialità ed economicità, nonché delle norme di diritto positivo di carattere inderogabile”.
In soldoni, non è assolutamente ammissibile un generalizzato divieto di recinzione dei fondi: questo divieto infatti annullerebbe in sostanza “un attributo essenziale tipico del diritto di proprietà, espressamente confermato dalla richiamata disciplina codicistica”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA