Contributo di costruzione: esonero o no? Un esempio di scuola
Contributo di costruzione: una sentenza del TAR Veneto (sez.II) 4 agosto 2014, n.1133 ha definito e precisato un importante concetto in materia di esonero da tale tipologia di contributo per la sanatoria di un edificio avente originariamente destinazione industriale ed usato attualmente come luogo di culto all’interno di un’area a verde pubblico.
Il contributo di costruzione infatti non è dovuto (secondo i dettami del Testo Unico per l’Edilizia) “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
In tale puntuale circostanza i giudici hanno dato ragione al Comune il quale aveva respinto la richiesta dell’ente religioso che chiedeva l’esonero dal contributo di costruzione: infatti, nella fattispecie, le opere oggetto di sanatoria erano state realizzate dal privato proprietario dell’immobile, per proprio conto, e non da un “ente istituzionalmente competente”.
In seconda istanza l’immobile in questione, di proprietà privata ed avente originariamente una destinazione industriale, non costituiva un’opera di urbanizzazione secondaria: pertanto la sanatoria non può andare esente da contributo di costruzione.
Per approfondire ulteriormente il tema consulta il quesito di approfondimento risolto dai nostri esperti Mario Petrulli e Antonella Mafrica intitolato Esonero del contributo di costruzione per il condono di un immobile destinato a luogo di culto.
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