Amministrazioni comunali: come gestire gli immobili inutilizzati?
Un immobile appartenente al patrimonio indisponibile può essere inserito nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari? Il quesito assume discreto rilievo nel periodo attuale.
A tal riguardo l’art. 58 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, stabilisce al primo comma che “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio”.
Nel secondo comma del medesimo articolo è previsto che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.
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Sempre all’interno del secondo secondo comma viene specificato che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione (o di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica) del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.
Alla luce di tale dettato normativo (illustrato anche dal TAR Calabria, sez. I Catanzaro, tramite la sentenza n. 165 del 28 gennaio 2014) si constata con tutta evidenza il seguente concetto: il fatto che l’immobile faccia parte del patrimonio indisponibile non è di per sé ostativo alla dismissione. Anzi, l’intera operazione prevista dal legislatore appare diretta a far sì che gli immobili non più utilizzati per il perseguimento degli scopi delle pubbliche amministrazioni siano collocati nel patrimonio disponibile ai fini della valorizzazione o della dismissione.
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