Titolo edilizio: le caratteristiche del preavviso di rigetto
Diniego del titolo edilizio già anticipato con il preavviso di rigetto: attraverso la sentenza del TAR Campania, sez. I Salerno, n. 477 del 4 marzo 2015, i giudici amministrativi hanno ribadito che “pur non essendo richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/2000 ed il provvedimento conclusivo su di un’istanza edilizia, è però necessario che detto atto di diniego si inscriva nello schema delineato dal preavviso, non essendo consentito all’amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, tanto da frustrare la funzione partecipativa propria del preavviso stesso”.
Ci deve essere pertanto una concordanza almeno parziale tra i due atti. A tal riguardo bisogna ricordare che il preavviso di rigetto si configura come un istituto avente portata generale che investe diversi campi, avente natura di atto endoprocedimentale e si colloca nella fase predecisoria, costituendo un elemento procedurale doveroso nei procedimenti ad iniziativa di parte e mediante il quale la Pubblica Amministrazione, anche al fine di deflazionare le possibili iniziative contenziose, instaura un contraddittorio a carattere necessario con il privato. Mediante tale atto l’Amministrazione rende noto il proprio intendimento, sebbene provvisorio, di determinarsi negativamente in ordine all’istanza presentata dal privato, consentendo allo stesso di presentare, in tempi certi, osservazioni e documenti, onde far mutare eventualmente avviso all’Amministrazione medesima.
I giudici amministrativi campani, all’interno della sentenza citata, hanno sottolineato un aspetto fondamentale che non deve essere dimenticato nell’attuazione pratica del preavviso di rigetto: ovverosia il principio della corrispondenza fra la motivazione del preavviso di rigetto e quella del provvedimento finale, la cui violazione può determinare il possibile annullamento giurisdizionale del provvedimento finale.
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