Attività edilizia libera: quanto deve durare la vita di un’opera temporanea?

Riveste notevole importanza la recente sent. 21 aprile 2016 n. 414 del TAR Veneto, sez. II, in materia di attività edilizia libera e manufatti destinati ad un uso temporaneo.

Una società proprietaria di un cantiere adibito alla costruzione, riparazione e manutenzione di navi da diporto presentava al Comune una comunicazione inizio lavori (CIL), ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) del Testo Unico Edilizia (secondo cui integra un’ipotesi di attività edilizia libera la realizzazione di “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”, per la realizzazione di carroponte di consistenti dimensioni (24 x 50 metri, ed altezza di 19 metri, con struttura in metallo) su cui poggiare due navi da allestire, chiuso da pannelli su due lati e coperto al fine di evitare l’emissione in atmosfera di polveri di saldatura e verniciatura.

Il Comune, trascorsi 90 giorni, dopo aver constatato la permanenza del manufatto (peraltro imbullonato ad una fondazione in cemento armato), ne disponeva la demolizione.

I giudici veneti, investiti della legittimità del provvedimento del Comune, hanno ricordato che la realizzazione di opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è sempre subordinata al rilascio di un apposito titolo abilitativo e l’individuazione, tra le opere soggette ad attività edilizia libera, di quelle dirette a soddisfare esigenze temporanee, costituisce una deroga a tale principio con norma di carattere eccezionale come tale non suscettibile di interpretazioni estensive.

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Pertanto la facoltà di realizzare opere volte a soddisfare esigenze temporanee in assenza di un titolo edilizio può essere ammessa solamente per un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente successiva e sollecita eliminazione.

Per tale ragione il legislatore ha circondato la possibilità di qualificare come attività libera tali opere, che possono avere anche un impatto significativo sul territorio (come nel caso di specie), di particolari cautele volte ad assicurare l’effettiva ed obiettiva riscontrabilità di tali caratteri, prevedendo che debbano essere sempre rimosse entro novanta giorni dalla loro realizzazione, fermo restando che, ove vi sia l’esigenza di mantenerle per un tempo maggiore, gli interessati devono necessariamente munirsi di un idoneo titolo edilizio.

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