L’autorizzazione paesaggistica: alcuni elementi di attenzione alla luce della recente giurisprudenza

di M. Petrulli

Premessa

In questa occasione affronteremo alcuni aspetti dell’autorizzazione paesaggistica, fornendo indicazioni utili alla luce della recente giurisprudenza

Come motivare la decisione (di accoglimento o di diniego) sulla richiesta

Secondo consolidati principi giurisprudenziali, l’autorizzazione paesaggistica e l’eventuale diniego della stessa devono essere congruamente motivati, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Se è vero, infatti, che il paesaggio è un valore costituzionale primario, l’Autorità amministrativa deve nondimeno operare un giudizio in concreto circa il rispetto, da parte dell’intervento progettato, delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso. La determinazione dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione de qua non può, quindi, essere affidata a clausole di stile inidonee a dare conto dei concreti elementi di fatto e di diritto ostativi alla realizzazione dell’intervento, in quanto pregiudizievoli della tutela dell’interesse paesaggistico (1).
La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica (o del diniego della stessa) deve consentire il riscontro dell’idoneità dell’istruttoria, dell’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e della non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria. Ne discende che l’Autorità che esamini una domanda di autorizzazione paesaggistica deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto. Deve, quindi, verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi (2).

Serve il preavviso di rigetto per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica?

L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre nell’ambito di un rapporto tra autorità pubbliche, integrando piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo (3).

Non assentibilità paesaggistica degli abusi edilizi e sanatoria edilizia

La non assentibilità paesaggistica degli abusi edilizi preclude necessariamente la loro sanatoria edilizia, talché la motivazione del diniego di sanatoria edilizia incentrata sulla mancanza del titolo paesaggistico rappresenta una sufficiente ragione ostativa alla regolarizzazione edilizia delle opere abusive in questione (4). Invero, ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soltanto gli interventi che non determinano creazione di superfici utili o di volumi e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria possono conseguire l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, che costituisce a sua volta presupposto necessario per il rilascio della sanatoria edilizia. In conclusione, a fronte del diniego di rilascio del titolo paesaggistico, l’amministrazione è vincolata a respingere la domanda di sanatoria edilizia avente a oggetto le opere necessitanti del giudizio positivo di compatibilità paesaggistica.

Un caso concreto: la sostituzione di un “precario cancelletto in legno” con un cancello in metallo

Secondo la giurisprudenza (5), la sostituzione di un “precario cancelletto in legno” con un cancello in metallo, tutt’altro che precario e per una lunghezza di oltre 24 metri, non integra un intervento meramente conservativo non richiedente, ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento in questione.
Nel caso di specie, l’alterazione dello stato dei luoghi è da ricondurre al mutamento dei materiali con i quali era stato realizzato il cancello. La realizzazione del cancello in ferro, in luogo di uno precario in legno, è qualificabile come una nuova opera, non avente i caratteri della semplice sostituzione, suscettibile di incidere sul contesto paesaggio. In ragione del carattere “innovativo”, della consistenza, stabilità e dell’impatto visivo, è evidente che l’intervento deve essere preventivamente sottoposto all’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, al fine del rilascio della relativa autorizzazione.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE GLI APPROFONDIMENTI SULL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Note:

(1) Cfr., ex plurimis, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 29 marzo 2021, n. 296; Milano, sez. III, sent. 24 agosto 2017, n. 1768; Consiglio di Stato, sez. II, sent. 9 novembre 2016, n. 2321.

(2) TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 24 agosto 2017, n. 1768; TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 10 ottobre 2016, n. 4650.

(3) TAR Veneto, sez. I, sent. 9 novembre 2020 n. 1047; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 luglio 2014, n. 3368; TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 8 gennaio 2020, n. 131; in termini anche T.A.R. Sardegna sez. II, sent. 10 marzo 2008, n. 387 secondo cui “l’annullamento di un nulla osta paesistico da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico integra un procedimento a struttura c.d. bifasica in cui, a seguito dell’iniziale fase favorevole per il richiedente, se ne apre (d’ufficio e obbligatoriamente) una nuova, di secondo grado, la quale determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale (o regionale), non è assimilabile alla reiezione di un'istanza di parte, oggetto della disciplina di cui all’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241”.

(4) TAR Toscana, sez. III, sent. 28 settembre 2020, n. 1118.
(5) TAR Toscana, sez. III, sent. 23 luglio 2021, n. 1104.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico