Procedura di revocazione dell’occupazione del suolo pubblico
Negli anni passati è stato rilasciata un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ad un operatore commerciale, a seguito del rilascio del nulla osta dell’ente religioso proprietario dei locali prospicienti e titolare del c.d. diritto di affaccio.
Nei giorni scorsi l’ente religioso ha comunicato la propria volontà di revocare detto nulla osta.
Si chiede se sia corretto procedere alla revoca dell’occupazione del suolo pubblico, motivando sulla base di tale circostanza sopravvenuta.
La risposta al quesito è positiva, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sent. 15 luglio 2022, n. 6059.
Il diritto di affaccio è lo strumento “teso ad evitare ingiustificati limiti al pieno godimento della proprietà (in senso lato, ivi compreso lo sfruttamento economico – commerciale) dei locali che si aprono sulla via pubblica e non può dubitarsi della ragionevolezza e della legittimità della previsione normativa che ammette che l’area prospiciente i locali possa essere utilizzata, a titolo individuale ed esclusivo da un soggetto diverso dal proprietario dei locali stesso, non solo mediante concessione dell’amministrazione, ma soprattutto con il consenso del proprietario dei locali (titolare del c.d. diritto di affaccio), consenso da manifestarsi espressamente con apposita liberatoria, che si configura non già come atto di rinuncia all’utilizzo commerciale dell’area antistante il locale, bensì come espressa dichiarazione che l’utilizzo di quell’area da parte di terzi non incide sul pieno godimento e sulla piena utilizzabilità, anche commerciale, dei propri locali” (cfr Cons. di Stato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3400 e n. 3402)
Conseguentemente, nel caso di concessione di occupazione di suolo pubblico subordinata all’assenso del titolare del diritto di affaccio, è legittima la revoca della OSP nel caso in cui tale diritto di affaccio venga meno, essendo quest’ultimo un requisito indispensabile sia il rilascio che per la conservazione della concessione.
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