Gratuità del permesso di costruire per le autorimesse

di MARIO PETRULLI

Un Comune della Regione Lombardia, nel calcolo del costo di costruzione per la realizzazione di un’autorimessa, ritiene che solo le superfici strettamente riferibili a questa destinazione possono beneficiare dell’esclusione dal contributo di costruzione, mentre devono essere inseriti nella base di calcolo gli spazi di accesso e di manovra e quelli non utilizzabili a parcheggio a causa delle ridotte dimensioni.
Il titolare di un permesso di costruire: invocando la normativa regionale, contesta tale impostazione, ritenendo che le aree di manovra e di accesso, proprio perché funzionali all’autorimessa, devono essere escluse dal calcolo; conseguentemente, richiede il ricalcolo del corretto importo del costo di costruzione.
Chi sbaglia nel caso di specie? Il Comune, come ricordato recentemente dal TAR Lombardia, sez. I Brescia, nella sent. 24 ottobre 2017 n. 1274.
I giudici hanno ricordato come il favor legislativo per la realizzazione di parcheggi, anche non pertinenziali, e non necessariamente collegati a edifici residenziali, si è manifestato pienamente con gli art. 67 e 69 della L.R. Lombardia n. 12/2005; in particolare, l’art. 67 comma 3 estende il regime di favore alle opere accessorie, anche esterne, idonee a garantire la funzionalità dei parcheggi: tali opere sono definite in via esemplificativa come rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili.

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