Decreto SCIA 2: come avviene la semplificazione delle procedure
Con il decreto legislativo 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2) si amplia il raggio degli interventi che possono essere realizzati senza alcuna comunicazione al Comune. Il decreto allarga lo spazio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e camcella la dichiarazione di inizio attività (DIA), individuando sia per l’edilizia che per gli altri settori, il regime abilitativo cui è sottoposta ogni attività: autorizzazione espressa da parte della PA, silenzio assenso, SCIA o comunicazione.
La semplificazione dei regimi amministrativi in materia di edilizia passa dalle modifiche introdotte ad alcuni articoli del Testo unico dell’edilizia (il d.P.R. 380/2001). I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi diventano tre: la comunicazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire (salvo che in presenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali sulla domanda di permesso di costruire può anche formarsi il silenzio assenso).
Tutto quello per cui prima era necessaria la DIA alternativa al permesso di costruire ora può essere effettuato mediante la SCIA alternativa all’autorizzazione. Rimangono in questo cambio di titolo abilitativo: gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la realizzazione di un immobile anche se totalmente diverso dal precedente, con aumento del numero delle unità immobiliari, del suo volume o della sua superficie; le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica i cui piani attuativi prevedono dettagliate disposizioni relative alla planimetria, al volume, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive dei manufatti.
Inoltre, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 222/2016 (avvenuta lo scorso 11 dicembre) si amplia la lista delle attività di edilizia libera, per le quali prima era necessaria la comunicazione di inizio lavori (CIL) senza l’asseverazione di un tecnico. Non serve più alcun titolo abilitativo per istallare pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici ubicati fuori dai centri storici.
Per approfondire consulta l’articolo (con tabelle allegate) intitolato Nuovo Decreto SCIA 2: una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, CILA e SCIA redatto dalla nostra esperta in materia Antonella Mafrica.
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