Diventa strutturale lo sgravio contributivo dell’11,50%

Lo sconto edile diventa strutturale: è la speciale riduzione contributiva a favore del settore edile, introdotta dalla legge n. 341/1995 in misura originaria del 9,5%, piu` volte prorogata ed elevata all`11,5% dal 1997. Prima la legge n. 144/1999 e poi la legge n. 266/2002 hanno riattivato l`incentivo fino al 2006, subordinandone l`operatività all’emanazione, anno per anno, del decreto interministeriale apposito.
Con questo ddl si passa a una fase costante di monitoraggio degli effetti dello sconto: il bonus diventa effettivo. Entro il 31 maggio di ogni anno il governo sarà tenuto a verificare gli effetti determinanti dalle disposizioni della legge 341/1995 al fine di valutare la possibilità che, con decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il ministero dell`Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, la riduzione contributiva sia confermata o rideterminata per l`anno di riferimento.

Sino all`adozione del citato decreto si applicherà la riduzione determinata per l`anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata. L’incentivo interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile sul territorio nazionale. Il beneficio si applica agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono lavorazioni edili. L’agevolazione contributiva è dell`11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e indeterminato, in considerazione dei positivi effetti prodotti in tale direzione dalla normativa in via sperimentale. Quanto alla materiale fruizione dell’incentivo dal 2006 opera una procedura selettiva. I datori devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e cassa edile (Durc), e di non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti alla data di applicazione dell’incentivo. L`articolo 14 del provvedimento prevede anche che dal collocamento obbligatorio restino fuori il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

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