Attività sospese se si violano le norme sulla sicurezza nei cantieri edili
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 24 del 14 novembre 2007 afferma che anche alle imprese edili si applica la sospensione delle attività per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. Si chiariscono così dubbi sorti a seguito della Circolare n. 25/I/0010797 del 22 agosto 2007 che ha fornito le prime indicazioni sulla Legge 123/2007 in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo quanto stabilito dalla Circolare di agosto, il provvedimento di sospensione delle attività – previsto dall’art. 5 della Legge 123/2007 appena citata – si applica a tutte le attività imprenditoriali che esulano dal campo di applicazione dell’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) “e quindi al di fuori dell’ambito dell’edilizia”. L’edilizia sembrava dunque esclusa dalla possibilità della sospensione per violazioni delle leggi sulla sicurezza.
La non applicazione delle leggi sulla sicurezza rimane per quelle attività la cui sospensione comporterebbe:
– un pericolo per i lavoratori e i terzi;
– un irrimediabile degrado di attrezzature e impianti;
– un’interruzione di pubblico servizio (trasporto pubblico, erogazione elettricità, gas, ecc.).
L’elemento innovativo introdotto dall’art. 5 della Legge 123/2007 (il presupposto delle “gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza”) rafforza l’efficacia del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a tutte le realtà caratterizzate da rischi rilevanti a da un elevato numero di infortuni. Ne consegue che la nozione di attività imprenditoriale deve ricomprendere l’edilizia, settore per cui è necessario elevare gli standard di sicurezza dei lavoratori.
Il requisito della reiterazione della violazione va inteso come ripetizione delle condotte illecite “gravi” (un elenco sarà fornito successivamente) nell’ultimo quinquennio, a decorrere dal 25 agosto 2007, data in cui è entrata in vigore la Legge 123/2007.
La revoca del provvedimento di sospensione è subordinato al pagamento di una “sanzione amministrativa aggiuntiva” in caso di violazioni connesse all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili. La Legge 123/2007 sostituisce il comma 3 dell’ articolo 7 del Dlgs 626/94 e prevede che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento relativi alla pianificazione della sicurezza, con un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, documento che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera. L’obbligo del documento unico si applica a tutti gli appalti c.d. “interni” nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, e ai casi di affidamento di lavori e servizi extraziendali, necessari alla realizzazione del ciclo produttivo dell’opera o del servizio. La valutazione effettuata prima dell’inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di subappalti successivi e modifiche in corso d’opera (è quello che si dice dunque un documento "dinamico" e non "statico").
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare materialmente al Rappresentante dei Lavoratori una copia del documento e il registro degli infortuni.
Relativamente, infine, all’obbligo del tesserino di riconoscimento del personale, tale obbligo vale solo per gli appalti “interni”, essendo finalizzato all’identificazione del personale impegnato in contesti complessi caratterizzati dalla compresenza di più imprese in uno stesso luogo.
La circolare n. 24 chiarisce inoltre che agli ispettori ministeriali spetta la competenza a sospendere le attività limitatamente al settore delle costruzioni edili o di genio civile, ai lavori in sotterraneo e gallerie, ai lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, ai lavori in ambito ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti.
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