La dichiarazione ai fini ICI non è più obbligatoria

Provvedimento del 18 dicembre 2007: l’Agenzia del Territorio comunica che il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni è pienamente operativo; come previsto dall’articolo 37, comma 53, del DL 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani), è conseguente la decadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.

L’obbligo resta solo se gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Inoltre, l’Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli Enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura del database catastale tramite il “Sistema di Interscambio” e il “Portale per i Comuni” (realizzato per garantire il collegamento via internet anche degli Enti locali sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata). L’Agenzia ha stabilito le condizioni di accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di Comuni, Comunità montane ed aggregazioni di Comuni, in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del Dlgs 112/1998.

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