Non vincolante l’ok della Soprintendenza per autorizzazioni

Seduta del 6 marzo: le Commissioni ambiente del Parlamento hanno analizzato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

Sullo schema di decreto si erano espresse anche le Regioni, che avevano subordinato il parere favorevole a due richieste, entrambe accolte dal governo:
– l’obbligo di cooperazione tra Ministero dei beni culturali;
– le Regioni nella redazione di nuovi piani paesaggistici e il carattere non vincolante del parere della Soprintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il decreto correttivo vuole ridefinire l’assetto di competenze tra Stato ed enti territoriali in materia di paesaggio, tenendo in forte considerazione la Convenzione europea del paesaggio ratificata con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006.
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di cinque articoli e incide su:
definizione di paesaggio e i principi relativi alla sua tutela e valorizzazione (articoli da 131 a 134 del codice);
– disciplina della pianificazione paesaggistica (articoli 135 e da 143 a 145);
– disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici (articoli da 136 a 142);
– procedure di autorizzazione paesaggistica (articoli da 146 a 155).

Nuova formulazione dell’articolo 138 – In relazione alla procedura per la dichiarazione delle aree di notevole interesse pubblico, si estende il potere di iniziativa per l’avvio del procedimento anche ai componenti di parte ministeriale delle commissioni regionali, e si riconosce esplicitamente il potere autonomo del Ministero di dichiarare il notevole interesse pubblico di immobili e aree, su proposta motivata del soprintendente.

Nuovo articolo 143 – Con riferimento al contenuto dei piani paesaggistici, viene specificato che il piano è oggetto di accordo tra le pubbliche amministrazioni e sussiste l’obbligo di elaborazione congiunta da parte del Ministero e delle Regioni.

Nuovo testo dell’articolo 146 – Per quanto riguarda la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche, si estende il parere del Soprintendente a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela. In Conferenza unificata, però, si è deciso che il parere sarà vincolante solo in assenza di strumenti di pianificazione territoriale non adeguati a garantire la tutela dei beni paesaggistici. Dove tale adeguatezza sia stata conseguita, il parere sarà obbligatorio ma non vincolante.

Sulla dichiarazione del "notevole interesse pubblico di immobili e aree" (nuovo art.138), la Conferenza unificata aveva chiesto di prevedere l’acquisizione del parere della Regione interessata. La richiesta non è stata accettata.
Per quanto riguarda la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146), parere favorevole (con osservazioni) è stato espresso dalla Commissione Ambiente del Senato che ha condiviso le proposte emendative avanzate dalla Conferenza Unificata. La Commissione ha formulato una sua proposta di modifica: l’estensione della validità dell’autorizzazione paesaggistica dai cinque anni attuali a tutta la durata dei lavori, qualora questi ultimi siano iniziati nel quinquennio.

È stato proposto di annoverare tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico anche i filari, le alberate e gli alberi monumentali che si distinguono, per la loro bellezza non comune.

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