Lavori privati: confermato l’obbligo del Durc

Forniamo le indicazioni contenute in particolare nell`art. 90 co. 9 che riguardano la disciplina sul Durc.

Si ricorda che, durante la fase di approvazione del nuovo testo sulla sicurezza, l’articolo 90 aveva subito rilevanti modifiche rispetto alla precedente normativa in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 494/96, suscitando molte critiche per quanto riguarda l’ambito di applicazione del durc e conseguentemente agli effetti che una tale formulazione avrebbe comportato.

La versione definitiva del testo, che entrera` in vigore il prossimo 15 maggio, conferma l`obbligo a carico del committente di trasmettere all`amministrazione competente, oltre all`indicazione di chi esegue i lavori, anche il documento unico di regolarita` contributiva, relativo a ciascuna impresa, prima dell`inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attivita` e del permesso di costruire.

Sulla base poi delle disposizioni contenute nell`art. 1 del Decreto 24 ottobre 2007, anche in caso di affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi questi avranno l`obbligo di dimostrare la propria regolarita` contributiva.

Sempre con riferimento all`ambito d`applicazione, diversamente da quanto rilevato dal Ministero del Lavoro nella circolare del 14 luglio 2004 in merito alla corretta interpretazione dell`art. 86, co. 10 del D.Lgs. n. 276/03, il co. 9, lett. c) dell`art. 90 estende l`obbligo di presentazione del Durc anche alle imprese che utilizzano proprio personale dipendente senza ricorso all`appalto.

Nel momento in cui tale certificato non dovesse essere presentato all`amministrazione competente dal committente o responsabile dei lavori, anche nel caso di variazione dell`impresa esecutrice, e` confermato che il titolo abilitativo viene sospeso.

Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi del co. 9, lett. a) dell`art. 90, deve anche verificare l`idoneita` tecnico professionale dell`impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che, ai fini probatori, dovranno esibire la documentazione di cui all`allegato XVII accluso alla presente.

Nel caso dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire, di cui al co. 11 dell`art. 90, l`idoneita` tecnico professionale dell`impresa sara` dimostrabile con la presentazione del certificato di iscrizione della Camera di commercio, del Durc e di un`autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nell`allegato XVII.

Le imprese esecutrici sono altresi` tenute, ai sensi della successiva lett. b), a rilasciare una dichiarazione sull`organico medio annuo, distinto per qualifica ed una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, tali dichiarazioni possono essere sostituite con la presentazione del Durc e di un`autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, articolo 90

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Fonte: www.ance.it

 

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