Catasto: sentenza TAR Lazio 15 maggio 2008 n. 4259

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Confedilizia su un punto molto discusso del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 avente ad oggetto "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Il ricorso della Confedilizia era incentrato sul fatto che le amministrazioni comunali avrebbero avuto anche, tra l’altro, la possibilità di verificare e, eventualmente, rettificare le rendite proposte dai professionisti, entrando nel merito dei classamenti e controllando la base imponibile delle loro imposte, in autonomia dagli Uffici del Territorio.

I proprietari degli immobili, professionisti e Confedilizia hanno presentato ricorso al Tar in particolare contro il dpcm che conteneva una disposizione ambigua: all’articolo 3, comma 2, lettera c), dove venivano elencate le funzioni per i Comuni che avrebbero scelto l’opzione più impegnativa, era indicata anche la “definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d’ufficio”. In questa disposizione Confedilizia ha visto l’estensione dei poteri fissati dalla Finanziaria 2006: l’articolo 66 del Dpr 138/98 stabiliva che sarebbero spettate ai Comuni le funzioni relative “alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, lettera h)”.
L’articolo 1, comma 194 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) aveva modificato la lettera a) nella parte relativa agli estimi, e aveva stabilito che i Comuni avrebbero “partecipato” alla determinazione degli estimi stessi, sempre ferma la gestione unitaria.

Il Tar Lazio è intervenuto dando ragione a Confedilizia, poichè "l’interpretazione operata nel provvedimento impugnato delle disposizioni della legge 296/2006” era sbagliata [..]l’attribuzione ai Comuni dell’esercizio della potestà autoritativa di procedere al classamento e quindi alla definizione della relativa rendita catastale costituisce un’opzione non prevista dalla legge nell’ambito del trasferimento di funzione catastali”.

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