Autorità vigilanza sui contratti pubblici: richiamo alle SOA
Con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 3 giugno 2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rende noto alle SOA il nuovo valore comunicato dall’ISTAT del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell’allegato E del DPR n. 34/2000. Tale valore per l’anno 2008 è pari a 1.1295.
L’Autorità richiama inoltre le SOA sull’obbligo di eseguire tutte le prescritte verifiche dei requisiti richiesti, prima di rilasciare l’attestazione, controllando la veridicità e la sostanza di tutta la documentazione prodotta dall’impresa richiedente, al fine di evitare qualificazioni basate su presupposti erronei e falsi.
Afferma di aver constatato il persistere, da parte delle SOA, di comportamenti non conformi alla disciplina sulla qualificazione, in quanto queste rilasciano attestazioni senza effettuare un controllo generalizzato di tutti i requisiti dell’impresa richiedente, come invece è previsto anche dall’articolo 40, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006: "[…] Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità […] dei requisiti di ordine generale nonchè tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico – organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti […]"
La norma ha codificato quanto già rappresentato da lei stessa nella regolamentazione secondaria e dal Giudice Amministrativo nei diversi pronunciamenti, e in particolare:
– relativamente all’obbligo generalizzato del controllo su tutti i requisiti, questo non può essere più effettuato soltanto a campione o "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi";
– relativamente al momento del controllo, questo deve avvenire prima del rilascio della attestazione.
Fonte: www.ance.it
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