Normative regionali
Puglia (LR 12 del 21/5/2008 – "Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l`offerta di edilizia residenziale sociale") – Pubblicato sul Bur n.82 del 23/05/2008
Le norme, in attuazione all`art. 1, commi 258 e 259, della legge Finanziaria 2008, sono volte a contenere i costi dei suoli, a favorire la cessione di alloggi pubblici e, piu` in generale, a favorire la realizzazione di alloggi di edilizia sociale a costi contenuti, soprattutto in affitto.
La Legge, infatti, consente ai Comuni di utilizzare la norma statale definendo ambiti da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di standard urbanistici, previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, prevedendo anche un surplus di capacita` edificatoria. Tale surplus potra` essere ubicato in aree destinate a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione di standard urbanistici applicando il metodo della perequazione urbanistica oppure in aree a prevalente destinazione residenziale. Le varianti urbanistiche seguiranno una procedura semplificata, certa e rapida: i tempi di approvazione saranno contenuti in 150 giorni piu` eventuali 30. I proprietari ai quali sia affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale si impegneranno a cedere gratuitamente al Comune una quota minima del 10% degli alloggi realizzati grazie al surplus di capacita` edificatoria e a garantire preferibilmente l`affitto dei restanti alloggi a soggetti in possesso dei requisiti per l`accesso all`edilizia residenziale sociale selezionati da una graduatoria comunale.
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Molise (Lr n. 15 del 21/05/08 – "Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise") – Pubblicato sul Bur n. 12 del 31/05/08
La legge detta disposizioni relative ai criteri cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni, in particolare prefigurando dei divieti di installazione su taluni territori caratterizzati da peculiarita` ambientali,archeologiche e paesaggistiche
Fissate, inoltre, per gli impianti eolici fasce di rispetto (almeno 3 km dalle aree archeologiche, di almeno 1 km dai centri urbani, di 500 metri dalle abitazioni tranne nei casi in cui le pale non superino i limiti di rumore previsti e in caso di accordo tra il responsabile dell`impianto e i proprietari delle abitazioni) e numero massimo da installare sul territorio regionale (545 compresi i pali gia` autorizzati).
Ogni Comune potra`, poi, realizzare un solo parco eolico per una potenza massima di 40 MW, esclusi i Comuni che hanno gia` un parco eolico non superiore a 25 MW. Sono esclusi dai limiti gli impianti “minieolico“ fino a 35 KW e i pali fino a 20 metri di altezza installati da aziende agricole e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali.
In sede di presentazione della richiesta l`art. 4 impone il versamento da parte del proponente di un onere di istruttoria di 20.000,00 euro piu` 500,00 euro per ogni MW di potenza nominale da fonte eolica e di 5,00 euro per ogni KW di potenza nominale da fonte fotovoltaica e da altre fonti rinnovabili, quali biomassa, biogas, idroelettrico.
A garanzia dell`esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi o di riutilizzo del materiale dismesso, il proponente e`, inoltre, tenuto a fornire una fideiussione rilasciata da una compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, oppure deve istituire un fondo di accantonamento a favore del proprietario del suolo sede dell`intervento (art. 4).
Le nuove norme si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge, relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite, in modo da conformare il provvedimento finale alla nuova disciplina (art. 5)
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Emilia Romagna (Lr n. 9 del 13/06/08 – "Disposizioni transitorie in materia di VAS e norme urgenti per l`applicazione del Dlgs 152/06") – Pubblicato sul Bur n. 100 del 13/06/08
In attesa di un`organica legge regionale di recepimento di quanto previsto per la Vas dal Dlgs 152/06 come modificato dal Dlgs 4/08, anche l`Emilia Romagna detta le disposizioni per adeguarsi alla vigente disciplina statale.
In particolare, in relazione all`Autorità competente l’art. 1 individua:
· La Regione per i piani e i programmi approvati dalla stessa e dalle Autorita` di bacino e dalle Province.
· La Provincia per i piani e i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunita` Montane.
· Regione e Provincia rispettivamente per i piani provinciali e comunali soggetti alla Lr 47/78 (Tutela ed uso del Territorio) e quelli soggetti alla Lr 20/00 (Disciplina generale sulla tutela e l`uso del territorio).
Nella valutazione dei piani e dei programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti gia` svolti, in quanto compatibili con le disposizioni del Dlgs 152/06 e del DLgs 4/08.
Sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilita`, se rientranti nelle ipotesi di cui all`art. 6, commi 3 e 3 bis del Dlgs 152/06 (ovvero per i piani e i programmi che determinano l`uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori che l`autorita` competente ritenga possano avere impatti significativi sull`ambiente):
· Le varianti specifiche al PRG e i piani attuativi di cui alla Lr n. 47/78
· Le varianti ai POC e ai PUA previsti dalla Lr 20/00
· Le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
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Puglia (Lr n. 13 del 10/06/08 – "Norme per l`abitare sostenibile") – Pubblicato sul Bur n. 93 del 13/06/08
La Puglia promuove lo sviluppo della sostenibilita` ambientale e del risparmio energetico, anche nella scelta dei materiali da costruzione (art. 8).
Nello specifico vengono dettate disposizioni volte a favorire il risparmio idrico (art. 5) e quello energetico (art. 6) introducendo, in particolare, l`obbligatorieta` della certificazione di sostenibilita` degli edifici per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50%. Negli atri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/05.
Per il resto la nuova legge, in linea con altre legislazioni regionali nonche` statale (quest` ultima ancora non e` entrata in vigore ma e` in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) introduce il bonus di volumetrie per l`isolamento termico, acustico etc degli edifici, anche in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali (art. 11). Nel 4 comma dello stesso articolo viene, inoltre, specificato che la deroga si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del costo di costruzione e degli standard urbanistici.
Vengono,infine, previsti incentivi da parte dei Comuni a favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile (art. 12) nonche` contributi regionali (art. 13) per gli enti locali prevedendo specifiche premialita` per quelli che, nell`ambito della redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, ,provvedano alla redazione di specifici elaboratici cartografici (carta dei rischi ambientali artificiali, naturali etc.).
Entro 6 mesi dall`entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvedera` a individuare i criteri e le modalita` per il risparmio idrico, ad adottare il disciplinare tecnico e linee guida per la valutazione degli edifici residenziali di cui all`art. 10, e a stabilire criteri, tempi e modalita` per gli incentivi di cui all`art. 12. Entro un anno, invece, la Giunta predisporra` il prezziario di cui all`art. 8, comma 2, definira` il sistema di certifcazione e la detrinazione dei criteri e delle modalita` per l`accreditamento dei soggetti ai fini della certificazione medesima nonche` l`effettuazione dei controlli, ad adottare il disciplinare tecnico e le linee guida per gli interventi di recupero degli edifici residenziali, a definire le procedure e le modalita` di dettaglio per l`irrogazione delle sanzioni.
La nuova legge, infine, abroga le norme della Lr n. 23/90 del 13/08/98 (Nuove modalita` di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica).
A breve saranno on line le normative sopracitate non ancora presenti in www.ediliziaurbanistica.it.
Fonte: www.ance.it
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