Interventi di urbanizzazione primaria
E` questa una delle precisazioni piu` importanti fornite dalla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte sull`attuazione degli adempimenti previsti dall`articolo 122, comma 8 del Dlgs 163/2006, come modificato dal Dlgs 113/2007.
Il controllo
L`intervento ha introdotto nella disposizione del Codice dei contratti una norma in base alla quale gli uffici tecnici degli enti locali – quando affidano direttamente ai titolari del permesso di costruire la realizzazione di opere di urbanizzazione (in base all`articolo 16, comma 2 del Dpr 380/2001) per valori inferiori alla soglia comunitaria – devono trasmettere alla Procura regionale presso la Corte dei conti, prima dell`avvio dell`esecuzione delle opere, tutta la documentazione relativa agli interventi edilizi da realizzare a scomputo.
Alcuni procuratori regionali avevano chiarito la ratio della disposizione e i suoi aspetti procedurali generali nell`ambito delle relazioni di inaugurazione dell`anno giudiziario delle sezioni giurisdizionali, ma si erano limitati ad indicazioni complessive (con l`eccezione parziale del Veneto).
Il Procuratore regionale presso la sezione del Piemonte ha definito in dettaglio tutti gli aspetti operativi connessi all`applicazione dell`articolo 122, comma 8 del Codice dei contratti, stabilendo i documenti che gli uffici tecnici comunali devono trasmettere.
Le richieste
La nota della procura regionale (protocollo 53109/SP/2008) ha precisato anzitutto che le amministrazioni locali devono trasmettere la convenzione urbanistica o l`atto di obbligo unilaterale, nei quali in ogni caso deve essere esplicitato il calcolo dei contributi dovuti per l`intervento edilizio assentito e l`importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo.
Valori in linea
Quest`ultimo valore deve essere determinato in base al prezziario regionale e, rispetto allo stesso, deve essere indicato il ribasso unico percentuale applicato: gli enti dovranno pertanto specificare tale profilo economico, determinandolo con riferimento alla media dei ribassi praticati dai concorrenti nelle gare di appalto per opere similari. Il raffronto esplicito tra tali elementi deve permettere di rilevare che il valore delle opere ammesse a scomputo sia uguale o superiore ai contributi che il privato avrebbe dovuto versare al Comune. Se la convenzione o l`atto unilaterale d`obbligo non contengono questi dati, l`ente dovra` dimostrarlo in una relazione dedicata all`argomento.
Gli enti locali sono tenuti anche a comunicare alla procura regionale l`indicazione dell`impresa o delle imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione, accompagnata dalla documentazione che ne attesti l`adeguata qualificazione ai sensi del Dpr 34/2000.
E` tramite questa previsione che viene a essere focalizzata l`attenzione sull`obbligo, per il soggetto attuatore o titolare del permesso di costruire affidatario diretto della realizzazione delle opere, di possedere la qualificazione per la realizzazione di lavori pubblici di analoga rilevanza o di selezionare soggetti esecutori con tali caratteristiche.
La nota del Procuratore regionale presso la Corte dei conti piemontese interpreta la normativa in termini molto rigorosi.
La realizzazione dei lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione potra` essere affidata solo a imprese qualificate per l`esecuzione di lavori pubblici. Si ribalta così la prassi consolidata che permetteva al privato di far eseguire le opere anche da soggetti privi di tali requisiti.
Fonti: www.ance.it – Il Sole 24 Ore
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