Consiglio nazionale ingegneri vs d.P.R. 328/2001

Occorre attendere fino a gennaio 2009 per conoscere la “sorte” del d.P.R. 328/2001 recante Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Il Consiglio di Stato a cui il Consiglio nazionale degli ingegneri si era rivolto in appello, per chiedere l’annullamento della sentenza di primo grado, emessa dal T.A.R. del Lazio, sezione I dell’11 marzo 2003 n. 1791, ha infatti reso noto, nella seduta interlocutoria di martedì scorso, che la nuova udienza sarà fissata l’anno prossimo (a gennaio, appunto).

Ricordiamo che i giudici amministrativi del Lazio avevano respinto completamente la richiesta presentata dal CNI, considerando le ragioni del Consiglio nazionale infondate.
Tra le varie motivazioni che hanno spinto gli ingegneri a ricorrere in appello per annullare il decreto, spicca la “doppia scelta” lasciata dal legislatore agli ingegneri triennali: sostenere l’esame di Stato e iscriversi alla sezione B dell’albo oppure iscriversi con i geometri e i periti.

A margine di quanto scritto vale la pena fare notare che la IV sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 2178/2008, ha già respinto l’appello dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia proposto avverso la sentenza n. 1854/2003 del T.A.R. Lazio, sempre relativa all’impugnazione del d.P.R. 328/2001.

Secondo alcuni commentatori si deve rilevare come il netto rigetto dell’appello proposto dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia costituisca non solo una prima conferma della legittimità del D.P.R. 328/2001, ma possa
anche costituire presupposto per il non accoglimento dell’appello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Infatti i due appelli risultano fondati sulle medesime censure e motivazioni.
La prossima puntata a gennaio.

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