Friuli: Piano casa ormai a regime

Entrato in vigore lo scorso novembre e parte integrante del Codice regionale dell’edilizia (L.R. 19 dell’11.11.2009), il “Piano casa” corrisponde al Capo VII (articoli 57 e 58) della norma, non ha bisogno, per la sua attuazione, di regolamenti regionali o comunali e si sta rivelando uno strumento decisamente efficace per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Friuli Venezia Giulia.

“Come ogni articolato nuovo ha bisogno di entrare nel vissuto professionale degli addetti ai lavori – nota l’assessore regionale alla Pianificazione territoriale, Federica Seganti – ma i cittadini si stanno rendendo conto che si tratta di uno strumento pienamente in linea con gli obiettivi di sburocratizzazione, funzionalità e rilancio del settore casa che sono alla base della sua formulazione”.

Tra i temi inquadrati dal Capo VII del Codice regionale dell’edilizia ci sono anche gli interventi di ampliamento degli edifici produttivi (articolo 59), ma, per definizione, il “Piano casa” comprende, oltre alle norme comuni a tale articolo, gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento che riguardano le abitazioni, ed in particolare gli edifici costruiti, almeno al grezzo, entro il 19 novembre 2009.

Per evitare dubbi applicativi del regime sanzionatorio, garantire l’osservanza del divieto di cumulo ed il rispetto delle norme di settore non derogate dal Codice, tutti gli interventi previsti dal Piano casa sono soggetti al permesso di costruire.

Inoltre, per evitare problemi a livello comunale nel caso che gli interventi in deroga aumentino il carico urbanistico, tali interventi sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Ma quali innovazioni porta, in realtà, il “Piano casa”?
“Se ne è parlato per mesi prima dell’entrata in vigore del Codice regionale dell’edilizia, ma può essere utile ricordarlo oggi, con la legge a regime” nota l’assessore che spiega come, recependo l’accordo Stato – Regioni sull’argomento, il “Piano casa” preveda, nei limiti consentiti, la possibilità di derogare alle distanze, all’altezza, alle superfici ed ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Inoltre il Piano definisce l’obbligo di assicurare il miglioramento del livello di sicurezza, della qualità energetica e della funzionalità degli edifici.

Posto che i lavori debbono iniziare entro 5 anni dall’entrata in vigore delle legge, non è possibile derogare da una serie di norme sui beni culturali e paesaggistici, sulle prescrizioni tipologico architettoniche e in relazione ad edifici abusivi o soggetti ad espropri, ma si possono ampliare gli spazi (mediante la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra) del 35 per cento del volume utile esistente; la sopraelevazione non può superare i 6 metri o i due piani.

Fonte: www.regione.fvg.it

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico