Pagamenti p.a.: nuova direttva UE sui ritardi
Il 28 aprile scorso e` stata approvata, da parte della Commissione Mercato Interno del Parlamento Europeo, la proposta di Direttiva europea che prevede l`armonizzazione del termine massimo di pagamento a 30 giorni, sia per i rapporti contrattuali tra privati e Pubblica Amministrazione che per i rapporti contrattuali tra privati, nonche` l`introduzione di importanti sanzioni finanziarie nel caso di ritardato pagamento.
Le sanzioni previste consistono nel pagamento di interessi di mora maggiorati (Tasso di riferimento + 9%) in caso di ritardato pagamento e nel pagamento di un indennizzo forfettario, pari a 40 euro, per compensare i costi amministrativi e burocratici sostenuti dalle imprese.
Rispetto alle versioni precedenti, le principali novita`, introdotte dalla Commissione Mercato Interno, consistono:
– nel sostanziale allineamento delle regole previste per i contratti tra privati alle regole previste per i contratti con la Pubblica Amministrazione anche se e` stata sostanzialmente garantita la liberta` contrattuale nel caso dei contratti tra privati;
– nella sostituzione della penale del 5%, proposta inizialmente nel caso dei contratti con la Pubblica Amministrazione, con una maggiorazione del 9% del tasso di interesse di riferimento per il calcolo degli interessi di mora, che vengono riconosciuti dal 1° giorno di ritardo;
– nell`applicazione delle regole previste dalla Nuova Direttiva per i contratti con la Pubblica Amministrazione alle sole amministrazioni aggiudicatrici cosi` come definite nel Codice dei Contratti Pubblici (Amministrazioni dello Stato, Enti locali, ANAS Spa,…). Per le imprese pubbliche (Ferrovie dello Stato, Enel,…) si applicano invece le regole previste per i contratti tra privati.
In attesa dell`approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo (fine maggio) e dell`esame da parte del Consiglio d`Europa a giugno, una nota del Centro Studi e dell`Ufficio Rapporti con l`Unione Europea fa il punto sulla nuova direttiva comunitaria.
Fonte: Ance
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