Enti locali: ddl sull’individuazione dei poteri di Province e Comuni

L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge, collegato alla Legge di Bilancio per l`anno 2010, recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell`ordinamento regionale e degli Enti locali, nonche` delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati“ con modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti.

Sono state attribuite ai Comuni, tra le sue funzioni fondamentali, quelle in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato da parte della normativa vigente. 

Sono state, tra l`altro, soppresse:
– la norma che conferiva al Governo delega per la razionalizzazione delle Province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali. Conseguentemente, e` stato eliminato dal titolo del provvedimento il riferimento alla razionalizzazione delle Province;

– la norma che prevedeva la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, della figura dei difensori civici comunali, previsti dal Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) e che, conseguentemente, le loro funzioni potevano essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, con la denominazione di “difensori civici territoriali`;

– le norme che modificando gli artt. 37 e 47 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) sulla composizione, rispettivamente, dei consigli e delle giunte, prevedevano una riduzione del numero di soggetti che, insieme al sindaco, compongono il consiglio comunale e che, insieme al presidente della provincia, compongono il consiglio provinciale, secondo il parametro della popolazione, nonche` prevedevano una nuova composizione ridotta delle giunte comunali e provinciali.

Soppressa, altresi`, la norma che prevedeva l`applicazione di tali disposizioni a decorrere dalla cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento.

E` stata modificata la norma che prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. In particolare, e` stata eliminata la previsione della suddetta soppressione e precisato che i Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni effettuate in attuazione dell`art. 2, comma 186, lett. b della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009).

Eliminata, inoltre, la previsione per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonche` di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

E` stato, altresi`, previsto che i comuni con piu` di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.

E` stata, inoltre, integrata la norma recante misure organizzative in favore dei piccoli comuni. In particolare, viene modificato l`art. 122 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti) recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia con la previsione che, nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall`art. 57, comma 6 del Codice dei contratti.

Confermato, altresi`, con alcune modifiche, il testo legislativo varato dal Governo.

Il provvedimento, in particolare, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e citta` metropolitane, ne favorisce l`esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalita` di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l`efficienza e di ridurne i costi.

Inoltre, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, prevede, tra l`altro, la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi operanti in ambito statale, regionale e locale e la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Al riguardo, e` stato, altresi`, precisato (in corso d`esame) che il provvedimento stesso ed i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformita` con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita` e crescita, nonche` in conformita` con la disciplina del patto di stabilita` interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi del provvedimento sono finanziate secondo i principi ed i criteri di cui alla L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione).

In sede di prima applicazione della suddetta L. 42/2009 e per il periodo transitorio previsto dall`art. 21 della medesima legge recante disposizioni transitorie per gli enti locali, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate provvisoriamente dal suddetto art. 21.

Le misure introdotte dal provvedimento, vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nel Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), in parte modificandole ed in parte abrogandole.

Tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni rilevano, in particolare:
–   le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza ed il controllo territoriale;
–   la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonche` la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
–   l`attuazione, in ambito comunale, delle attivita` di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
–   la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell`uso delle aree di competenza dell`ente;
–   l`edilizia scolastica, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all`istruzione secondaria di primo grado.

Tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province rilevano, invece:
–   la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
–   la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
–   nell`ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l`attivita` di previsione, la prevenzione e la pianificazione d`emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attivita` industriali; l`attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
–    la tutela e la valorizzazione dell`ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle immissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l`organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonche` le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
–    la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l`edilizia scolastica, relativi all`istruzione secondaria di secondo grado;
–    la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l`impiego.

 Vengono attribuite alle Citta` metropolitane, tra le altre:
–    la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
–    la mobilita` e la viabilita` metropolitane;
–    la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Viene conferita al Governo la Delega per l`adozione, entro 18 mesi (anziche` 24 mesi come modificato in corso d`esame) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali“, al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali. […]

Al Governo e` conferita, altresi`, delega ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o piu` decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.

Al riguardo, viene prevista tra i principi che il Governo e` tenuto a seguire nell`esercizio della delega, la soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione (norma soppressa dalla Commissione e ripristinata con modifiche in Aula).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunita` montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni gia` spettanti a tali comunita`, nel rispetto dei principi di sussidiarieta`, differenziazione e adeguatezza.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle medesime comunita` si estendono le disposizioni di cui all`art. 2, comma 187 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009) secondo cui lo Stato cessa di concorrere al loro finanziamento (norma integrata in corso d`esame).

Viene disposta la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali per l`esercizio di funzioni, ad eccezione di quelli costituiti per la gestione associata di uno o piu` servizi di cui all`art. 31 del D.lgs 267/2000.

Viene rafforzato il ruolo dei consigli comunali e provinciali con l`attribuzione di funzioni ulteriori tra cui, in particolare, l`adozione di regolamenti sull`ordinamento degli uffici e dei servizi (ora di competenza della giunta), controllo sulle dotazioni organiche dell`ente, delle aziende speciali e delle societa` controllate non quotate nei mercati regolamentati, la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti dal consiglio.

Viene introdotta la definizione di “piccolo comune“ inteso quale comune avente una popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione e` calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT.

In favore dei piccoli comuni e` previsto che le competenze del responsabile del procedimento per l`affidamento e per l`esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite, in tali comuni, al responsabile dell`ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora cio` non sia possibile, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente (norma integrata in corso d`esame). […]

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
 
 Fonte: www.ance.it

 

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