Il Durc non è autocertificabile

Il Ministero del Lavoro è intervenuto per rispondere alla lettera dell’Ance e delle parti sociali dell’edilizia in materia di non autocertificabilità del Durc, a seguito di alcune notizie apparse anche su diversi organi di stampa.  

La certificazione del regolare versamento della contribuzione obbligatoria non costituisce una certificazione dell’effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall`art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di un’azienda effettuata dopo le dovute e necessarie valutazioni tecniche contabili derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.  

Con l’introduzione dell’art. 15 della Legge 183/2011 viene ribadita una modalità di acquisizione del Durc da parte della P.A.  già espressa nell’art. 16bis comma 10 della Legge 2/2009, senza intaccare il principio secondo cui  le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione.

L’art. 44bis avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 71, la P.A. può acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dall’amministrazione con le stesse modalità previste per l’autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).  

Fonte: Ance

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