Condominio, via libera della Camera alla Riforma

 Nei giorni scorsi la Camera ha finalmente dato il via libera, apportando alcune modifiche, ala proposta di legge sulla Riforma del Condominio (scarica il testo della Riforma del Condominio). Il provvedimento torna ora all’esame del Senato.

Ecco le principali novità introdotte dalla nuova disciplina:

Barriere architettoniche, impianti di energia rinnovabili e videosorveglianza: per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno. Scende il quorum anche per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune e l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio;

Cambio destinazione d’uso di locali comuni: basteranno i quattro quinti;

Impianto di riscaldamento: è possibile ‘staccarsi dall’impianto centralizzato senza il benestare dell’assemblea, ma è necessario non creare pregiudizi agli altri e continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale.

Repertorio dei condomini: soppresso il repertorio presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, che avrebbe dovuto contenere l’anagrafe di ogni condominio contenente le delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso

Amministratore di condominio: scompare il registro degli amministratori di condominio, ma rimangono alcuni requisiti per esercitare la professione (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’amministratore resterà in carica due anni e  potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale;

Presenza di animali: il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici;

Sito web e assicurazione: L’assemblea condominiale può decidere la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. All’atto della nomina l’amministratore dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.

Ricordiamo inoltre che l’intento delle modifiche è una maggiore semplificazione e snellimento delle procedure e l’eliminazione di quelle norme che potrebbero causare un aumento della litigiosità nel condominio o un incremento del contenzioso giudiziario. Riguardo quest’ultimo punto segnaliamo che dal 21 marzo scorso le controversie in materia di condominio sottostanno alla disciplina della mediazione obbligatoria.

Fonte: Ediltecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico