Sportello Unico dell’Edilizia, i nuovi compiti degli operatori comunali

Dallo scorso 12 febbraio sono in vigore alcune novità procedurali per i Comuni, in particolare per quel che riguarda lo Sportello unico per l’edilizia (SUE), grazie alle modifiche apportate all’art. 5 del DPR n. 380/2001 dal decreto legge 22 giugno 2012 n.83.

Da questa data i Comuni sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni in materia di SUE.

Il legislatore individua quindi nello Sportello unico per l’edilizia un luogo certo, ben identificato e chiaro, ove il cittadino possa rivolgersi, senza dover perdere tempo a girare tra un ufficio e l’altro, per richiedere e acquisire dati o atti, che servono per la completezza di una pratica edilizia o per la relativa verifica.

Esso costituisce dunque l’unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative e procedurali riguardanti un titolo abilitativo edilizio.

Questa semplificazione per il cittadino, ha però appesantito il carico di lavoro degli operatori degli uffici comunali?

Se lo chiede la nostra autrice Daniela Ori con l’articolo “Le novità per lo Sportello unico per l’edilizia, dal 12 febbraio 2013, dopo il nuovo testo dell’art. 5 DPR 380/2001 modificato” che analizza gli aspetti organizzativi e relativi ai titoli edilizi (permesso di costruire, CIL, PAS, SCIA) tentando di fare chiarezza sul ruolo del SUE e su come gli operatori potranno sopravvivere a questa novità.

 

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