Centrali di committenza, la Corte dei Conti sull’obbligo per i Comuni con meno di 5000 abitanti

La Corte dei conti, sezione lombarda, ha fornito, tramite la deliberazione 165/2013, le risposte a due quesiti di un Comune riguardanti l’obbligo, introdotto con il nuovo comma 3-bis dell’art. 33 del Codice Appalti, delle centrali di committenza per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Ecco di seguito i due quesiti.

1) Il sindaco ha chiesto se la competenza per la gestione degli affidamenti mediante cottimo fiduciario nonché per quelli disciplinati dall’articolo 125, commi 8 e 11, del codice degli appalti, inferiori a 40.000,00 euro, può rimanere in capo al Comune (dato il riferimento normativo alla locuzione alle “gare bandite” contenuto nell’articolo 23, comma 5 legge n. 214/2011).
Poiché l’articolo 23 della legge n. 214/2011, che ha introdotto il comma 3 bis all’interno dell’art. 33 del Codice Appalti, individuando la data di decorrenza dell’obbligo di ricorso alle centrali di committenza fa ricorso alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, il Comune si interroga circa l’effettiva portata del menzionato articolo 33, in particolare con riguardo a procedure che non richiedono il previo esperimento di una gara tra potenziali aggiudicatori.

2) Il Comune ha chiesto di conoscere “la reale portata cogente dell’articolo 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, in ordine all’obbligo di ricorrere ad un’unica centrale di committenza attesa comunque l’opzione consentita di ricorrere ad altri sistemi di approvvigionamento mediante mercato elettronico”.

La risposta della Corte dei Conti
Per quanto riguarda la prima domanda, la Corte dei Conti ha chiarito che anche per gli acquisti mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro o per gli acquisti mediante amministrazione diretta, non ricompresi nell’articolo 33, comma 3 bis, Codice Appalti, è obbligatorio ricorso alle forme di mercato elettronico previste dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificata dalla legge n. 94/2012.

Per quanto riguarda invece il secondo quesito, sulla portata cogente della norma contenuta nell’articolo 33 cod. contr. e dell’articolo 1, comma 450, legge n. 296/2006, la Corte dei Conti fa presente l’alternativa offerta ai comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti (centrale di committenza o mercato elettronico). Il mancato ricorso a una delle due modalità fa scattare le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico