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Piscina di modeste dimensioni: quando si configura l'abuso edilizio?
Una piscina prefabbricata posta come opera pertinenziale ad un fabbricato può essere installata anche in zona agricola: ecco a quali condizioni

È possibile installare una piscina prefabbricata come opera pertinenziale al fabbricato principale? A parere del Consiglio di Stato la risposta al quesito è positiva, a patto però che il manufatto abbia modeste dimensioni.

La sentenza 16 aprile 2014, n. 1951 emessa dal supremo tribunale amministrativo italiano ha infatti affermato che le dimensioni della struttura della piscina soddisfano il principio di proporzionalità contenuto nel Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), rientrando all’interno del limite del 20% del volume dell’edificio principale a cui il manufatto stesso funge da pertinenza: infatti sotto il limite segnalato dalla norma (più precisamente l’art.3 del Testo unico) l’eventuale intervento non può essere considerato alla stregua di “nuova costruzione” e pertanto può essere realizzato senza il timore di andare incontro ad una demolizione.

Pertanto un abuso edilizio si configurerebbe al superamento del limite del 20% delle dimensioni dell’edificio principale su cui insiste l’eventuale manufatto pertinenziale.

A parere della Suprema Corte amministrativa la piscina prefabbricata di “modeste dimensioni” (da considerare in relazione all’ampiezza dell’edificio principale, in questo caso si tratta di un manufatto di 11,70 metri per 4,70) può essere realizzata anche in zona agricola poiché non incide né sugli indici di copertura, né sugli standard, non apportando cospicui aumenti al carico urbanistico della zona.

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In questa direzione i giudici hanno richiamato l’art. 7, secondo comma (lett. A) del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 nel quale si afferma che “la consistenza dell’opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale”. In questo senso i vani per gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento della piscina sono sempre consentiti, poiché elementi accessori ad una legittima pertinenza.


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