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La "pergotenda" si configura come arredo esterno? Ecco la risposta
Una recente sentenza del Consiglio di Stato afferma che tale tipo di manufatto non altera la sagoma dell'edificio cui è legato

L’installazione di una pergotenda (ovvero una struttura munita di meccanismo idoneo a far scorrere un telo sopra un telaio al fine di proteggere una zona dalla luce del sole) su un terrazzo si configura come intervento non subordinato ad alcun titolo abilitativo.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1777 del 11 aprile 2014 ha infatti stabilito l’illegittimità di un ordine di demolizione proprio di una “pergotenda” installata su un terrazzo in maniera abusiva. I giudici hanno infatti specificato che tale manufatto non costituisce aumenti di volume o di superficie coperta e non configura l’alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio: insomma, quello che emerge a livello generale dalla sentenza è che tale manufatto è qualificabile come arredo esterno (e quindi non necessita di titoli abilitativi per eventuali interventi manutentivi) qualora possieda modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente ed immediatamente rimuovibile.

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Pertanto l’installazione di una pergotenda su un terrazzo si configura alla stregua di un semplice intervento di natura manutentiva che rientra all’interno dei confini normativi dell’attività edilizia libera.

Fonte: IlSole24Ore

 


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